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DDL-Disposizioni in materia di traffico di organi (definitivamente approvato non ancora pubblicato in GU)

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Il disegno di legge, già esaminato dal Senato e definitivamente approvato dalla Camera (il 23.11.2016) introduce nel codice penale, all'articolo 601-bis, il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede, attraverso una modifica all'articolo 416 c.p., una aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere.
Per quanto riguarda il nuovo reato il primo comma dell' art. 601-bis punisce il commercio illecito di organi, prevedendo la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro a carico di chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se autore del fatto è un esercente una professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente. La disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore. Il secondo comma del nuovo art. 601-bis punisce con la reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro due diverse condotte:
 l'organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi o parte di
organi;
 la pubblicizzazione o la diffusione con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o
telematica) di annunci finalizzati al suddetto traffico.