Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Dei reati in generale - Cass., Sez. III, 6 febbraio 2016 (ud. 25 ottobre 2016)

Non è configurabile, nel caso di rilascio di un permesso di costruire illegitti-mo, una responsabilità ex art. 40 cpv. per il reato edilizio di cui all’art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio urbanistica del Comune, in quanto titolare di una posizione di garanzia e dunque dell’obbligo di impedire l’evento, in quanto la titolarità della posizione di garanzia, discendente dall’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, ne determina la responsabilità ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen. in caso di mancata adozione dei provvedimenti interdittivi e cautela-ri, ma non in caso di condotta commissiva. Nota di Dello russo, La Terza Sezione torna a pronunciarsi sul concorso del funzionario pubblico nel reato edilizio

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