Diritto alla libertà e della sicurezza- Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 5 settembre 2019, Rizzotto c. Italia

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Chiunque si trovi in stato d’arresto o sia comunque detenuto deve disporre di uno strumento d’impugnazione del proprio titolo custodiale capace di attivare un procedimento di controllo della legalità formale e sostanziale dello stato di detenzione, anche prevedendo poteri di immediata liberazione in capo al Giudice investito laddove riscontrasse il difetto di uno dei requisiti previsti dall’art. 5, § 1 della Convenzione europea.
L'articolo 5, § 4 Conv. E.D.U. non impone agli Stati contraenti di prevedere in ogni caso un doppio grado di giudizio per l'esame delle istanze di liberazione del detenuto e, tuttavia, laddove introdotto deve svolgersi in modo da assicurare, in linea di principio, lo stesso livello di garanzie fra il primo grado e il secondo.
Pur non dovendo essere esattamente sovrapponibili, in termini di garanzie, all’art. 6, § 1 della Convenzione, questi procedimenti devono assicurare alcune garanzie fondamentali, tra cui il diritto dell’istante di essere effettivamente ascoltato dal Giudice investito del ricorso contro la detenzione e la celebrazione di un’audizione in contraddittorio, con l’assistenza di un avvocato difensore e la possibilità, ove necessario nel caso concreto, di convocare ed interrogare dei testimoni.