Diritto alla vita - Corte eur. dir. uomo, Sez. V, 12 marzo 2015, Serdyuk c. Ucraina

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Nella pronuncia Serdyuk v. Ukraine la Corte chiarisce che l'inerzia e l'ineffettività dell'attività investigativa, con la  conseguente abnorme   dilatazione dei tempi procedimentali non deve essere inquadrata come una lesione all'art. 6 Convenzione, ma  deve piuttosto essere inquadrata  come lesione del diritto alla vita, che deve essere protetto dalla legge.

Si chiarisce che le autorità, quando si procede per omicidio  devono ricorrere ad ogni ragionevole strumento  per evitare  la dispersione ed il deterioramento delle prove.  Si segnala la rilevanza   della scelta di  tutelare la corretta ed efficace raccolta delle prove , ovvero la  rapida ed efficiente progressione delle indagini sotto il "cappello" dell'art. 2, piuttosto  che sotto quello dell'art. 6 che tutela, invece,  la ragionevole durata del processo.

La Corte di Strasburgo individua pertanto in capo alle autorità che  dirigono le indagini un dovere di effettività e speditezza  espressamente  finalizzato all'evitamento del deterioramento e delle dispersione delle prove dei  delitti contro l'incolumità individuale.