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DL anti-terrorismo testo coordinato con la legge di conversione (GU 20.04.2015)

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Il decreto- legge in titolo, come convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, reca misure per il contrasto del terrorismo internazionale e in materia di missioni. Di indubbio rilievo appaiono le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10, dei quali si darà sinteticamente conto. L’articolo 1 del decreto-legge interviene, anche attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire i c.d. foreign fighters, ovvero coloro che si fanno arruolare per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo. L’articolo 2 reca, poi, misure di prevenzione, volte a contrastare in particolare le attività di proselitismo attraverso Internet dei cd. foreign fighters. L'articolo 3, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, inserisce nel codice penale due nuove contravvenzioni, relative al possesso abusivo di precursori di esplosivi e alla violazione di obblighi connessi al legittimo possesso degli stessi. La disposizione interviene inoltre sulla disciplina relativa alla detenzione di armi, di cui al TUPS. L'articolo 3-bis, introdotto in sede di conversione, reca modifiche all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e all'articolo 380 del codice di rito. L’articolo 4 interviene sul Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) per introdurre modifiche in materia di misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato. L'articolo 4-bis , anche esso introdotto in sede di conversione, modifica l'art. 132 del Codice della privacy in materia di conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati. La durata dell'obbligo del fornitore di conservare i dati relativi al traffico telematico (esclusi i contenuti della comunicazione) è equiparato a quello del traffico telefonico (24 mesi). Analogamente, viene previsto che sono conservati per 24 mesi i dati sulle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione. L’articolo 5 reca, poi, una serie di disposizioni volte ad assicurare un maggior impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell’Expo 2015. Il nuovo articolo 5-bis consente all'Autorità giudiziaria di affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del Testo unico delle norme concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (D.lgs. 504/1995). Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore.
L'articolo 6, ancora, modifica il decreto-legge 144/2005 , concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale nonché la legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario. Attraverso tale modifica (comma 1) è estesa la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale; si introduce inoltre, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Dei colloqui devono essere informati preventivamente sia il procuratore generale presso la corte di appello di Roma che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; alla conclusione delle operazioni ne è data informazione anche al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Viene richiamata l'applicabilità della disciplina derogatoria dell'obbligo di denuncia dei reati nonché la possibilità, per i direttori dei servizi di informazione, di ritardare la comunicazione all'autorità giudiziaria degli elementi di prova acquisiti in ordine alla commissione dei reati. Anche in tali ipotesi, gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi.
L'articolo 6-bis inserito in sede di conversione, modifica la disciplina sui collaboratori di giustizia (D.L. 8/1991) per coordinarne il contenuto con il ruolo del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. In particolare è modificato il contenuto: dell'art. 11 relativo alla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione in favore del collaboratore su indagini di terrorismo; quello dell'art. 16-octies, relativo alla revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione; quello dell'art. 16-nonies, relativo all'applicazione di benefici penitenziari in favore di collaboratori nelle indagini su delitti di terrorismo.
L'articolo 6-ter, anche esso inserito nel corso dell'esame parlamentare, modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per prevedere che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'U.I.F. (l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
L’articolo 7 interviene sulle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), relative al trattamento dei dati da parte delle forze di polizia, sostituendo l’articolo 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). L'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS). E' anzitutto modificato l'art. 497 c.p.p. per prevedere che anche detto personale, in sede di deposizione in un processo penale sulle attività svolte "sotto copertura", possa fornire le generalità "di copertura" usate nel corso delle operazioni. La stessa disposizione (comma 2) detta una ulteriore disciplina funzionale e processuale a favore del personale dei servizi, la cui efficacia termina il 31 gennaio 2018.
L'articolo 9 prevede l’attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e ne disciplina le funzioni e gli adeguamenti organizzativi. L'articolo 10 modifica, infine, alcuni articoli del Codice antimafia con riguardo all'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, alla preposizione dei magistrati che ne fanno parte (il procuratore nazionale e due procuratori aggiunti) e all'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo.