Pubblicato in: Dal Parlamento

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 31- Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI in materia di promozione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU 8.03.2016)

download.jpg

Il decreto legislativo in titolo, adottato sulla base della delega contenuta nella legge europea per il 2014, reca norme per l'attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.Nel merito il provvedimento si compone di 4 articoli, suddivisi in due capi. Per quanto concerne le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno si segnalano in primo luogo le modifiche apportate dall'articolo 2 del decreto in esame alla legge n. 69 del 2005 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri).La disposizione, più nel dettaglio, modifica l’articolo 19, relativo alle garanzie richieste allo Stato membro di emissione, introducendo una serie di condizioni in presenza di una delle quali la corte di appello può comunque dare luogo alla consegna, anche se la pena o la misura di sicurezza sono state comminate a seguito di una pronuncia in assenza dell’interessato, non comparso personalmente nel processo.Si segnalano inoltre le modifiche apportate dall’articolo 3 al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, concernente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. La disposizione riprende quanto previsto dall’articolo 5 della decisione quadro, il quale introduce modifiche dirette a disciplinare le ipotesi in cui l’interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la decisione e a prevedere la possibilità che il relativo certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione, a tempo debito è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato.