Giustizia penale riformata e incognite oltre l’orizzonte.

Alfredo Gaito, Adelmo Manna


A grandi passi, anche questa prima parte dell’anno si avvia a conclu-sione. L'esiguo numero di interpolazioni legislative del periodo primaverile, in carenza di un Governo in pienezza di poteri e di un Parlamento davvero funzionante, ci ha consentito momenti di pausa nella consueta frenetica corsa all’aggiornamento, il che ci permette di fare qualche riflessione sulle recenti novità legislative e giurisprudenziali che, prima e dopo la Legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), hanno inciso su molti aspetti della “moderna” Giustizia penale anche in vista dell'importante evento prossimo venturo dell’Assemblea degli Studiosi del processo penale chiamata a delineare una nuova governance e le nuove prospettive operative, auspicabilmente in scia e in sintonia con le iniziative dell’associazione degli studiosi di diritto penale sostanziale.
L’anno 2017 aveva scandito l’avvio di un nuovo modo di intendere la cultura del diritto penale: dopo insistenze da parte di diversi componenti dell’Associazione italiana fra i professori di diritto penale, alla fine il nuovo Consiglio direttivo, eletto in Roma lo scorso 10 novembre (presidente il prof. Seminara, vice presidente il prof. Donini, componenti i proff. Bartoli, Catenacci, Cavaliere, Rossi e Visconti) ha deciso di iniziare l’elaborazione di un progetto c.d. alternativo di codice penale. Quest’ultimo, infatti, si dovrebbe ispirare idealmente a quello tedesco elaborato a partire dalla metà degli anni ’60 del Novecento, in cui, appunto, un gruppo di professori di stampo progressista aveva deciso di elaborare un progetto, finanziato da privati, in vari settori del codice penale, alternativo al progetto governativo degli anni 1960 e ’61, ritenuto troppo conservatore, che poi entrambi diedero luogo, in partico-lare, alla riforma della parte generale del codice penale tedesco, del 1975.
I lavori dell’Associazione fra i professori di diritto penale, essendo solo di recente stato nominato il nuovo Consiglio direttivo, risultano ancora in fase embrionale, ma comunque si è deciso, per l’intanto, di dividere i colleghi che hanno aderito all’iniziativa in due grandi gruppi, l’uno che si occuperà del sistema sanzionatorio, notoriamente “nervo scoperto” nell’ambito del sistema penale, e l’altro dei reati contro la persona, ove anche qui si assiste, in particolare, ad importanti sollecitazioni nei confronti della Corte costituzionale, come dimostra, ad es., il caso Cappato circa i rapporti fra il delitto di aiuto al suicidio ed i diritti fondamentali della persona, in particolare “l’autoresponsabilità”, di cui all’art. 2 Cost..
I due gruppi stanno procedendo separatamente con analisi e proposte ed hanno già programmato occasioni di sintesi e confronto in coincidenza con alcuni Convegni autunnali, in preparazione del Convegno Nazionale dell’Associazione, che si terrà a Torino il 9 ed il 10 novembre del 2018.
In ogni caso è intendimento della Associazione tra i penalisti di collegarsi anche con quella fra gli studiosi del processo penale, sia per gli argomenti che si trovano indubbiamente “a cavaliere” fra diritto e processo penale, sia, più in generale ed in prospettiva, per progettare auspicabilmente una piattaforma riformatrice comune che comprenda anche il diritto penitenziario e che, quando sarà pronta, sarà nostro intendimento portare all’attenzione non solo delle associazioni di categoria, ma soprattutto dell’Ufficio legislativo e del Ministro della giustizia pro-tempore.
Sul versante dei processualisti penali non si registrano ancora analoghi fermenti. Complice forse la imminente scadenza del Direttivo attuale, presieduto da Giorgio Spangher.
L’auspicio è che anche i processualisti penali sappiano cogliere l’occasione per rilanciare il ruolo e la funzione costruttiva della specifica Associazione che li riunisce.

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Negli ultimi anni, una serie di concause ha esteso il malessere generato dalla diffusa strumentalizzazione del procedimento penale, accompagnato dalla enfatizzazione mediatica dei fatti, dall’uso eccessivo delle cautele personali, dai tempi lunghi oltre il ragionevole e dall’inutile accanimento nel celebrare procedimenti destinati a concludersi con declaratoria di prescrizione.
In questa realtà, si è calata la c.d. “Riforma Orlando” (Legge n. 103 del 2017 e provvedimenti delegati) che ha toccato i vari segmenti dell’ intervento penalistico: quello sanzionatorio, quello decisorio, quello esecutivo.
La giustizia penale del 2018 ha assunto un nuovo volto. Tutto da conoscere, da approfondire e, soprattutto, da capire nelle sue connessioni e negli aspetti più problematici e discutibili. Come avevamo avuto occasione di rimarcare in passato, «Archivio penale» non è mai stata una Rivista propensa ad incentivare commenti superficiali all’impronta. La Riforma Orlando e tutto ciò che ne rappresenta il contorno (dalle condanne italiane a Strasburgo «Lorefice» e «De Tommaso» alla faticosa e discutibile introduzione del reato di tortura) imponevano tempi adeguati di riflessione per ergersi al di sopra del livello meramente esegetico dei tanti (forse anche troppi) instant books comparsi nelle librerie.
Ci eravamo impegnati ad assicurare ai lettori «qualche approfondimento al proposito… entro tempi ragionevoli. Magari di pari passo con gli interventi di intarsio e di rimeditazione che tutti noi dovremo effettuare sui Manuali, sui Codici e sui volumi di supporto» alla didattica.
Codici e manuali hanno faticato a tenere il passo con tante novità, distillate a singhiozzo, imponendo ritocchi affastellati. Sembra di essere tornati ai tempi del garantismo inquisitorio e delle tante sentenze di incostituzionalità che li avevano contraddistinti, o ai tempi della legislazione dell’emergenza.
Giudici e Corti hanno dato vita ad applicazioni disparate delle nuove disposizioni, non accompagnate dalle indispensabili norme di coordinamento e transitorie.
Il C.S.M. ha ritenuto di essere legittimato ad intervenire in funzione integratrice del nuovo assetto codicistico dell’avocazione.
Ulteriori fermenti di autoriforma della Cassazione penale affiorano da un c.d. Memorandum Canzio (dal nome del primo firmatario) tardivamente palesato alla conoscenza di tutti. Ipotesi velleitarie o proposte destinate ad avere un qualche seguito? Avremo di che discutere nei prossimi fascicoli del-la Rivista.
Della riforma penitenziaria si sono perse le tracce, sacrificata sull’ altare di vuolsi più rilevanti grovigli istituzionali.
Per intanto, in adempimento di una promessa rivolta ai lettori, «Archivio penale» ha raccolto nella realizzazione di un fascicolo speciale (un vero vademecum orientativo) una molteplicità di amici accademici, avvocati e magistrati aperti al confronto costruttivo sui disparati piani di lettura della riforma, in un reticolo di consensi, dissensi e perplessità problematiche sui modi, sui tempi e sui contenuti specifici degli interventi legislativi e sulle novità giurisprudenziali degli ultimi due anni.
Il supplemento al fascicolo n. 1 del 2018 è essenzialmente articolato in una serie di confronti a voci contrapposte, caratterizzato dalla straordinaria autorevolezza degli interlocutori e dalla scottante attualità dei temi.
Com’è ovvio, questo fascicolo speciale (in corso di stampa) sarà distribuito gratuitamente agli abbonati.
Potrebbe essere l’occasione incentivante a sottoscrivere senza ritardo l’abbonamento alla nostra Rivista, per Chi ancora non lo avesse fatto.

Roma, 1° giugno 2018