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I limiti alle previsioni di garanzia in tema di libertà personale: fissità del quadro indiziario e superfluità di nuovo interrogatorio per il ripristino della misura cautelare divenuta inefficace per motivi procedurali

Erica Farinelli

Archivio Penale pp. 931-942
DOI 10.12871/978886741480222 | © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 12 December 2014


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Riassunto

L’Autrice commenta una pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in merito alla superfluità del nuovo interrogatorio a seguito dell’emissione di una nuova misura custodiale successiva alla dichiarazione di inefficacia (ai sensi dell’art. 309, co. 5 e 10, c.p.p.); di quella precedente, che prevede la non obbligatorietà per il giudice per le indagini preliminari di interrogare l’indagato prima di ripristinare nei suoi confronti la cautela; e tantomeno, successivamente, quando la misura cautelare precedentemente emessa sia caducata. Infine, si sostiene come tale soluzione sia da considerarsi non solo obbligata, ma senz’altro aderente all’attuale assetto processualpenalistico, sì da poter affermare che le previsioni di garanzia – quali quelle contenute negli artt. 294 e 302 c.p.p. – devono essere invocate – e, dunque, applicate – soltanto quando si ravvisi una reale ragione di tutela.


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