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Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della “zona grigia”. Il caso di Mafia capitale

Edoardo Mazzantini

Archivio Penale
© dell'autore 2019
Ricevuto: 28 November 2019 | Accettato: 08 December 2019 | Pubblicato: 11 December 2019


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Riassunto

Ben oltre le “piccole mafie”, straniere ed autoctone, e al di là anche dei distaccamenti al nord delle organizzazioni tradizionali, le consorterie della zona grigia politico-affaristica sul modello di Mafia capitalesegnano, con tutta probabilità, un avamposto estremo nell’allontanamento della nozione (giuridica) di “associazione di tipo mafioso” da quella (storico-sociologica) di “mafia”. A dire il vero, il processo di aggiornamento, in chiave eminentemente estensiva, del significato espresso dagli elementi di fattispecie dell’art. 416-bisc.p. è reso solo più complesso, ma non anche impedito, dalla peculiare fisionomia di queste reti criminali. E anche la robusta presenza di colletti bianchi, partecipi “non tradizionali” del crimine organizzato, non rappresenta di per sé un elemento dirimente ai fini dell’esclusione del delitto di associazione di tipo mafioso. Piuttosto, la partita si gioca sul terreno del metodo mafioso, dove si pone l’esigenza che queste formazioni siano provviste di una carica intimidatoria autonomarispetto al ruolo e alla notorietà dei singoli partecipi. Sicché, qualora non ricorra una simile carica di intimidazione, come comprovato anche dall’incapacità dell’apparato strutturale a conservarsi nel tempo, questi sodalizi debbono essere esclusi de iure conditodall’ambito applicativo dell’art. 416-bisc.p.


The crime of mafia association to the test of the criminal organizations of the “grey area”: the Mafia capitale case

Far beyond foreign and native "small mafias”, and even beyond the Mafia detachments based in Northern Italy, criminal organizations such as Mafia capitaleoperating within the “grey area”, on the borderline between legal business and criminal enterprise, must be seen as “the outpost” of the separation of the (legal) notion of “mafia association” from the (historical and sociological) notion of “mafia”. In actual fact, the frequent updating of the art. 416-bisof the Penal Code, manly carried out by giving to the offence an extensive interpretation, it is only made more complex, but not prevented, by the peculiar features of these criminal networks. And even the high number of white-collar workers, that is of "non-traditional" internal members in organized crime, is notper se a crucial factor in excluding the crime of mafia association. As a matter of fact, the key is the “mafia method” required by the art. 416-bis, and namely the intimidating power impersonally expressed by the organization itself. So that, these associations must be excludedde iure conditofrom the scope of the art. 416-bisof the Penal Code, whenever it is not possible to prove such an intimidating power and it is clear that the criminal enterprise is not likely to endure over time.

 



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