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Il delitto di tortura, prove di oggettivismo penale

Daniela Falcinelli

Archivio Penale
© dell'autore 2017
Ricevuto: 19 September 2017 | Accettato: 25 September 2017 | Pubblicato: 25 September 2017


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Riassunto

Con l’introduzione nel codice penale delle fattispecie di tortura si immette nel tecnicismo giuridico un ampio novero di trasversali considerazioni, filosofiche, etiche, mediche, politiche, sociologiche, infine tutte da filtrare al setaccio della lettera della norma penale, che impatta sensibilmente sull’emotività collettiva. Rimane però fermo che la sicurezza penale, per incrollabile principio di garanzia umana, non può e non deve “promettere” un eccesso di tutela. Le necessarie venature soggettivo-empatiche, che inevitabilmente segnano in profondità un qualsiasi intervento giuridico in materia di tortura, debbono quindi essere bilanciate da una capacità selettiva dei comportamenti criminalizzati tale da renderli oggettivamente rilevabili e predeterminati, in nome dei parametri costituzionali.

 

With the introduction in the criminal code of torture cases, it enters into the tecnichal-legal dimension a wide range of cross-disciplinary considerations, philosophical, ethical, medical, political, sociological. All these profiles, finally, must to be filtered through the sieve of the letter of the criminal law, able to produce collective emotion. But it remains that criminal security, by the unshakable principle of human security, can’t, and not must, "to promise" excessive protection. The necessary subjective-empathetic aspects, which inevitably accompany any legal intervent on torture, must therefore be in balance with a selective capacity of criminalized behaviours so as to make them objectively detectable and predetermined, in the name of constitutional parameters.


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