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Il movente politico come criterio esegetico della norma penale

Ciro Santoriello

Archivio Penale pp. 65-73
DOI 10.12871/97888674131576 | © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 20 April 2014


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Riassunto

L’Autore, in questo contributo, approfondisce una critica che riguarda il fondamento delle ragioni che hanno condotto alla decadenza di Silvio Berlusconi. L’indegnità a rivestire il ruolo del parlamentare non deve essere conseguenza di una sentenza definitiva di condanna, ma la sanzione penale della condotta delittuosa, avvenuta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012. Tenendo presente che la condotta ritenuta illecita dell’ex premier risale al marzo 2004, la sua condanna definitiva risale nel 2013, e il d.lgs. n. 235 è entrato in vigore nel 2012, si trova davanti ad una deroga al principio rilevante di non retroattività della legge.


Sommario

1. Premessa. - 2. Le ragioni della decadenza dell’on. Berlusconi dalla carica di Senatore: l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 235 del 2012. - 3. Le (insussistenti) ragioni a sostegno della possibile applicazione retrattiva del d.lgs. n. 235 del 2012. - 3.1. L’art. 16 d.lgs. n. 235 del 2012. - 3.2. L’art. 3 d.lgs. n. 235 del 2012. - 4. La natura sanzionatoria della misura della decadenza dalla carica elettiva. - 5. La (obbligata e necessaria) conclusione.

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