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Il nido del cuculo La tendenza ad assimilare criminalità amministrativa e criminalità organizzata

Giuseppe Di Vetta

Archivio Penale
© dell'autore 2020
Ricevuto: 09 July 2020 | Accettato: 17 July 2020 | Pubblicato: 20 July 2020


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Riassunto

La l. 09.01.2019 n. 3 (c.d. l. Spazzacorrotti) ha esteso ad alcuni reati contro la P.A. il regime differenziato di esecuzione penitenziaria, previsto dall’art. 4-bis ord. pen. Si tratta, secondo l’Autore, dell’estremo approdo di una tendenza politico criminale che assimila criminalità organizzata (di tipo mafioso) e criminalità amministrativa (in particolar modo, corruzione): fenomenologie da più punti di vista eterogenee. Nell’articolo si sviluppa un percorso critico per realizzare un sindacato di «razionalità forte» (art. 3 Cost.) sull’opzione sanzionatoria (art. 4-bis ord. pen.). Si rileva, al riguardo, il progressivo indebolimento di quella dimensione della ragionevolezza che consente la verifica circa il fondamento empirico-scientifico delle scelte di risposta al reato; tale dimensione risulta, in effetti, scalzata dal ricorso da parte della Corte costituzionale allo strumento della “delega di bilanciamento in concreto”. L’Autore ne prospetta tuttavia l’inconsistenza come soluzione per la radicale irrazionalità dell’assetto “esecutivo” risultante dalla l. Spazzacorrotti. La recente sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale rappresenta l’occasione per una rimeditazione radicale del concetto di «penalità», che consenta di declinare il giudizio di proporzionalità anche con riferimento alle componenti esecutive del trattamento sanzionatorio, ad esso sinora estranee. In questa prospettiva, si sostiene come una disciplina esecutiva manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.) si traduce in una pena radicalmente sproporzionata rispetto alla «gravità» del reato.

 

The cuckoo’s nest: about the political trend that assimilates organized crime and offences against public administration


The law n. 3, dated 09.01.2019 (i.e. law Spazzacorrotti), extended the differential treatment of the penitentiary execution (Art. 4-bis of the Italian penitentiary law) to some offences against public administration. According to the author, it represents the former result of a criminal political trend that assimilates organized crime (especially the mafia type) and maladministration (especially corruption), which are completely different from several points of view. A critical path is developed aimed at verifying the margins to create a union of “strong rationality” (art. 3 of the Italian Constitution) on the sanctioning option (art. 4-bis of the Italian penitentiary law) noting, in this regard, the progressive weakening of that dimension of suitable reasonableness appropriates to operate as a parameter of verification of the empirical-scientific justification of the choices of response to the crime. The recent sentence n. 32/2020 of the Italian Constitutional Court represents the opportunity for a radical rethinking of the concept of “penalty”, that allows to decline to proportionality judgment also with reference to the executive components of the sanctioning treatment, until now unrelated to it. In this perspective, it identifies the solution for carrying out a constitutionality check on the quoad poenam assimilation of types of crimes that retain irrepressible heterogeneity profiles. 


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