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Il ricorso in cassazione per “violazione di legge”

Leonardo Filippi

Archivio Penale pp. 246-251
DOI 10.12871/978886741315717 | © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 20 April 2014


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Riassunto

Costituisce una vexata questio il problema dell’ambito di impugnabilità del provvedimento nei casi nei quali il ricorso per cassazione è limitato dalla legge al solo motivo della “violazione di legge”. La giurisprudenza esclude il ricorso per la mancata assunzione di una controprova decisiva e lo ammette solo per la motivazione omessa o apparente (che costituisce “violazione di legge” sanzionata con la nullità dall’art. 125 c.p.p.), mentre quella “manifestamente illogica” non darebbe luogo a nullità e sarebbe soltanto oggetto di ricorso in cassazione ex art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. Ma anche la mancata assunzione di una controprova decisiva richiesta dall’imputato (o dal proposto per la misura di prevenzione) integra una nullità a regime intermedio per inosservanza delle disposizioni concernenti la difesa dell’imputato e pure una motivazione “manifestamente illogica” contrasta con l’art. 125 c.p.p., il quale esige un discorso giustificativo della decisione sorretto dalla logicità o almeno non manifestamente illogico e quindi sanziona allo stesso modo con la nullità sia la mancanza sia la manifesta illogicità della motivazione. Pertanto sia la controprova negata sia la motivazione manifestamente illogica sono “violazioni di legge” sanzionate con la nullità e deducibili con il ricorso per cassazione a norma dell’art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p. Tale interpretazione costituzionalmente orientata della locuzione “violazione di legge” è fondata sul doppio obbligo costituzionale di motivazione e di successivo ricorso, nonché sul diritto dell’accusato alla prova, tutti diritti processuali garantiti dall’art. 111 Cost.


Sommario

1. Il quesito. - 2. La questione. - 3. Precedenti storici. - 4. Le incertezze giurisprudenziali. - 5. La motivazione manifestamente illogica e la controprova negata come violazioni di legge sanzionate da nullità. - 6. Conclusioni.

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