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Il “sabotaggio” di opere militari

Francesco Diamanti

Archivio Penale
© dell'autore 2020
Ricevuto: 22 January 2020 | Accettato: 18 February 2020 | Pubblicato: 25 February 2020


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Riassunto

La Corte Militare d’Appello di Napoli si è dovuta confrontare col “Sabotaggio di opere militari”,exart. 167, comma 1, c.p.m.p.: una fattispecie di assai rara applicazione posta in tutela del “servizio militare”, caratterizzata da un precetto ben poco determinato e da un minimo edittale di ben otto anni di reclusione. Dopo una breve ricostruzione del fatto, lo studio analizza la decisone concentrandosi sulle problematiche tecnico-giuridiche che emergono sia dall’analisi dei profili oggettivi e soggettivi del tipo, sia dalla riflessione su pene che, già intrise di prevenzione generale nei margini edittali, difficilmente riescono a essere commisurate in concreto libere da scopi d’intimidazione. 


The “Sabotage” of military infrastructure.


The Naples Military Court of Appeal must apply the "Sabotage of military infrastructure" (under art. 167, paragraph 1, m.c.c.p. (Military Criminal Code of Peace): a very rarely applied case in point protecting "military service", characterized by a very little determined precept and a minimum sentence of eight years’ imprisonment. After a brief reconstruction of the fact, the study analyses the decision focusing on the technical-legal problems that emerge both from the analysis of the objective and subjective profiles of sabotage and a penalty which, being already imbued with prevention within the terms prescribed by law, can be hardly measured concretely free from general intimidation purposes

 


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