Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Impugnazioni - Cass., Sez. VI, 9 settembre 2016 (ud. 20 aprile 2016), Soriano ed altri, con nota di D. Brancia

La riforma in peius della pronuncia assolutoria di primo grado impone l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione del dibattimento in appello, in guisa da procedere direttamente all’escussione delle prove orali, ogni qual volta si ritenga di dover valutare diversamente l’attendibilità dei testimoni, rispetto a quanto ritenuto in primo grado, in ossequio ai principi di oralità ed immediatezza cui si ispira il sistema accusatorio.


Il Giudice d’appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, senza limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio, perché preferibile a quella coltivata con il provvedimento impugnato.


La diversa valutazione da parte della Corte di Appello, ove intervenga la riforma della sentenza di prime cure, non si deve fondare su una complessiva rilettura delle dichiarazioni dei collaboratori, rovesciando il giudizio di inattendibilità che di essi aveva dato il Tribunale di primo grado. Ne consegue che data la centralità delle prove dichiarative nell’ambito del compendio probatorio in esame e considerata la minore rilevanza dei residui elementi di prova il giudice d’appello, per riformare la sentenza assolutoria, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e procedere all’esame dei dichiaranti, in linea con gli insegnamenti della sentenza C.EDU Dan c/ Moldavia.