Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Informazioni provvisorie su recenti questioni decise delle Sezioni unite

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Fonte immagine: www.cortedicassazione.it

Segnaliamo in anteprima le informazioni provvisorie delle recentissime questioni decise dalle Sezioni unite della Cassazione, in attesa del deposito delle relative motivazioni.


Ricorrente: Dasgupta


P.U. 28 aprile 2016


Questione controversa:


Se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello debba disporre la rinnovazione della istruttoria dibattimentale.


Soluzione adottata: Affermativa.


Il giudice d'appello qualora ritenga di riformare nel senso di affermazione di responsabilità dell'imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla basa di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve disporre la rinnovazione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazione; e ciò in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata ( ex art. 6, par. 3, lett. d, CEDU) dell'art. 603 c.p.p.


La sentenza del giudice d'appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell'art. 606, co. 1, lett. e, c.p.p., in quanto la condanna contrasta, in tal caso con la regola di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, co. 1,  c.p.p.


Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento in primo grado sull'appello promosso dalla parte civile.


Ricorrente: Taysir


C.C. 28 aprile 2016


Questione controversa:


Se sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o d'ufficio, non cassazionista.


Soluzione adottata: Affermativa.


E' ammissibile il ricorso per Cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, nominato di fiducia o d'ufficio, non cassazionista.


Ricorrente: Lovisi


C.C 28 aprile 2016


Questione controversa:


Se il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con c.d. "braccialetto elettronico", o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, in caso di indisponibilità di tale dispositivo elettronico, debba applicare la misura più grave della custodia in carcere ovvero quella meno grave degli arresti domiciliari.


Soluzione adottata.


Il giudice, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l'impossibilità del c.d. "braccialetto elettronico", deve valutare ai fini dell'applicazione o della sostituzione della misura, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare in concreto.


Ricorrente: Scurato


C.C. 28 aprile 2016


Soluzione adottata: Affermativa


Nei luoghi di privata dimora, pure singolarmente non individuati, e anche se ivi non si sta svolgendo l'attività criminosa, è consentita l'intercettazione mediante "captatore informatico" limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata (a norma dell'art. 13 d.l. n. 52 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati dall'art. 51, co. 3-bis 3-quater, c.p.p., nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.