Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Intercettazioni telefoniche/Pin to pin blackberry - Cass., Sez. VI, 30 settembre 2015 (c.c. 22 settembre 2015), Petrusic, con nota di L. Filippi

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Fonte immagine: www.cortedicassazione.it

In materia di acquisizione dei dati telematici relativi alla messaggistica fra telefoni “Blackberry” con il sistema “pin to pin”, al pari delle tradizionali intercettazioni telefoniche,  il ricorso alla procedura dell'istradamento - e cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (nonché di quelle in partenza dall’Italia verso l’estero, confluite a mezzo del gestore sito nel territorio nazionale) – non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, poiché in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre il ricorso alle forme dell'assistenza giudiziaria  è necessario unicamente per gli interventi da compiersi all'estero, per l'intercettazione di conversazioni captate dal solo gestore straniero.