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L. 28 aprile 2016, n. 57- Riforma della magistratura onoraria (GU 29.04.2016)

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Il provvedimento in titolo contiene una delega di un anno al Governo (più due anni per gli eventuali decreti correttivi), in modo da prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica. Sostanzialmente, per favorire la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari si prevede che i Giudici onorari di tribunale (GOT) confluiscano nell'ufficio del giudice di pace; viene così superata la distinzione tra i due magistrati onorari giudicanti, che assumeranno la denominazione "giudici onorari di pace" (GOP). E' fatta salva la possibilità di un loro diverso impiego all'interno del tribunale. In relazione ai Vice Procuratori Onorari (VPO), si prevede il loro inserimento in una specifica articolazione presso le Procure della Repubblica ("ufficio dei vice procuratori onorari") presso i tribunali ordinari. Per quanto concerne le competenze in materia penale, saranno attribuite alla cognizione del giudice onorario di pace i seguenti reati:- contravvenzioni;- delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;- resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;- oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;- violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;- rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;- furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;- ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.