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La depenalizzazione e le altre politiche deflattive nelle più recenti iniziative di riforma (con particolare riferimento alle novità introdotte dalla l. 28 aprile 2014, n. 67)

Nicola Selvaggi

Archivio Penale pp. 417-432
DOI 10.12871/97888674131714 | © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 20 August 2014


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Riassunto

L’Autore traccia una panoramica dei percorsi possibili finalizzati al “contenimento del diritto penale”, ossia ad una visione di esso finalmente come extrema ratio, e ciò attraverso l’attuazione di politiche di depenalizzazione dei reati di minore gravità, mediante la valorizzazione del principio di offensività, come già indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 364 del 1988. Questa pare una via necessariamente da percorrere per adeguare la realtà nazionale, soprattutto carceraria, alle istanze provenienti da Strasburgo a partire, in particolare, dalla sentenza “Torreggiani”. In questo senso, l’Autore esamina le più recenti strategie di riduzione dell’area del penalmente rilevante, focalizzando l’attenzione in particolare sulla l. 28 aprile 2014, n. 67 (“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili”).


Sommario

1. Premessa. Le “strade” della depenalizzazione nell’epoca dell’emergenza. - 2. Le “condizioni” della depenalizzazione “in astratto”: l’orientamento ai principi della disciplina “di partenza” e di quella “di arrivo” (la depenalizzazione come dislocazione dell’illecito dal diritto penale in senso stretto alla matière pénale). - 3. “Tagli lineari” e “riserve” di diritto penale: spinte e controspinte negli indirizzi di depenalizzazione c.d. “in astratto”. - 3.1. La delega alla riforma del sistema sanzionatorio nella legge 28 aprile 2014, n. 67. - 3.2. Segue: Abrogazione del reato e ricorso alle tecniche civilistiche di tutela: “la sanzione civile pecuniaria”. - 4. La depenalizzazione c.d. “in concreto”, con particolare riferimento alla clausola di “particolare tenuità del fatto”. Cenni alla (nuova) disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova.

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