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La dichiarazione di fallimento è sì un elemento costitutivo del reato, ma anche una condizione obiettiva di punibilità

Eliana Reccia

Archivio Penale
© dell'autore 2020
Ricevuto: 01 May 2020 | Accettato: 18 May 2020 | Pubblicato: 19 May 2020


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Riassunto

In questa recente pronuncia, la Suprema Corte, dopo una sentenza (Santoro) in cui sembrava aver condiviso, nelle ipotesi di bancarotta prefallimentare, l’orientamento della dottrina secondo cui la dichiarazione di fallimento è una condizione obiettiva di punibilità estrinseca, opera un revirement; anche perché secondo i Giudici di legittimità sarebbe la stessa dottrina a includere le condizioni obiettive di punibilità estrinseche nell’alveo degli elementi costitutivi del reato. 

 

In this recent ruling the Supreme Court operates a revirement, although it had already pronounced a ruling (Santoro) that seemed to have shared the orientation of the doctrine according to which, in the hypothesis of pre-petition bankruptcy, the declaration of bankruptcy is an objective condition of extrinsic punishment. In fact, according to the Judges of the Supreme Court, it is precisely the doctrine that includes the objective conditions of extrinsic punishment as part of the constitutive elements of the crime.

 


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