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La tortura, metastasi di un cancro millenario: l’irrisolto contrasto fra tutela della dignità umana ed esigenze di accertamento penale

Andrea Tigrino

Archivio Penale
© dell'autore 2018
Ricevuto: 28 November 2018 | Accettato: 07 December 2018 | Pubblicato: 08 December 2018


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Riassunto

L’Autore, premessi alcuni richiami alla pratica della tortura così come inflitta e disciplinata in differenti epoche storiche, dedica attenzione ad alcune vicende giudiziarie dell’Italia del secondo dopoguerra, esemplari nell’evidenziare un’inaccettabile lacuna normativa in più occasioni lamentata dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Serie perplessità vengono inoltre espresse quanto agli oscillanti orientamenti della Corte di Strasburgo in merito alla violazione dell’art. 3 C.E.D.U., permanendo rilevanti riserve quanto all’individuazione di un chiaro discrimine fra “tortura” e “trattamenti inumani e degradanti”.

Infine, particolare considerazione è riservata ad un’attenta analisi del nuovo delitto di tortura a partire dai relativi lavori preparatori, valutato globalmente tanto alla luce dei profili ritenuti apprezzabili quanto di quelli innegabilmente critici: primo fra tutti, la speciale esimente disciplinata all’art. 613-bis, comma 3 c.p., la quale rischia di compromettere radicalmente l’operatività della nuova disposizione.

 

As the title suggests, the paper begins with an historical overview of the theory and practice of torture, spanning from roman to contemporary law, with special focus given to notable cases decided by the Italian courts during the second half of the past century, which highlighted an unacceptable lack of regulation in Italian criminal law. Further attention is then paid to the case law of the European Court of Human Rights, its contradictory stances on the construction of Article 3 E.C.H.R. and the notions of “torture” and “inhuman or degrading treatment” contained therein. A careful analysis of Article 613-bis (introduced in 2017) of the Italian Penal Code follows, providing a detailed illustration of the preparatory works and an overall assessment of both positive and negative aspects of the new provision, notably the special exemption stated in the third paragraph, which poses a serious threat to its effectiveness.


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