Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Libertà personale/Concorso esterno/Presunzione di adeguatezza - Cass., Sez. I, 22 gennaio 2014 (c.c. 17 ottobre 2013), Palumbo, con osservazioni a prima lettura di N. E. La Rocca

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La Cassazione ha stabilito che nei confronti del soggetto raggiunto da ordinanza cautelare per concorso esterno in associazione mafiosa, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 2013, continua ad applicarsi la presunzione di adeguatezza della misura custodiale di cui all’art. 275, co. 3, c.p.p. perchè va distinta la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa dalla diversa ipotesi della commissione di un reato aggravato dall’art. 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 (aggravante per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), considerata dal precedente costituzionale.