Lottizzazione abusiva/Confisca/Prescrizione - Trib. Teramo, (ord.) 17 gennaio 2014, B.C.

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Fonte immagine: www.procura.teramo.it


Pubblichiamo un'interessante ordinanza del Tribunale di Teramo con la quale lo scorso 17 gennaio 2014 è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, co. 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia).


La vicenda, in particolare, si presenta dagli stessi connotati riscontrati nel recentissimo precedente europeo Varvara c. Italia dell'ottobre del 2013 (per un commento a prima lettura sulla sentenza della Corte e.d.u., cfr. DELLO RUSSO, Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: tanto tuonò che piovve). Si tratta infatti della questione attinente alla possibilità di applicare la confisca obbligatoria di cui all'art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001, stante la sua natura di sanzione penale, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva ex art. 44, co. 1, lett. c) (in relazione all'art. 30).


Nell'occasione, riscontrando una convergenza fattuale tra il caso Varvara e quello in esame, il Tribunale territoriale ha sospeso il processo e disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 7 C.e.d.u., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001 nella parte in cui consente che l'accertamento nei confronti dell'imputato del reato di lottizzazione abusiva - quale presupposto dell'obbligo per il giudice penale di disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite - possa essere contenuto anche in una sentenza che dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione.