Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure cautelari - Cass., Sez. I, 15 dicembre 2015 (c.c. 29 ottobre 2015), Galliani, con nota di F. Lucatelli

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I delitti commessi “con violenza alla persona”, con riferimento ai quali sussiste ex art. 299, co. 2, c.p.p. l’obbligo di notifica alla persona offesa dell’istanza di revoca o di modifica in melius delle misure cautelari coercitive sono da intendersi  non già tenendo conto in termini astratti  del nomen iuris del titolo del reato, della sua classificazione singola o per categorie giuridiche, ma, in concreto, all’effettiva manifestazione della condotta materiale, ovvero al concreto atteggiarsi delle modalità commissive della condotta criminosa quando si esplichino con atti di violenza in danno della persona offesa.