Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure cautelari - Cass., Sez. I, 3 marzo 2014 (ud. 15 gennaio 2014), Triassi

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La Suprema Corte afferma che la presunzione relativa di pericolosità sociale, stabilita dalla norma di cui all'art. 75, co. 3, c.p.p., a carico di quanti siano raggiunti da gravi indizi di reità in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso può essere superata solo quando sia acquisita la prova contraria, fornita da fatti dimostrativi dell'impossibilità che il soggetto possa protrarre le condotte criminose ascrittegli.


Pertanto, il Giudice cautelare è tenuto a valutare, quali elementi della prova contraria idonea a vincere detta presunzione, elementi di fatto quali il contegno dissociativo, la disgregazione della compagine, i comportamenti individuali, comunque indicativi di un allontanamento fisico o morale dell'indagato da iniziative, logiche, valori tipicamente mafiosi in grado di escludere a livello prognostico la ripetibilità della condotta.