Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Misure cautelari/Procedimento applicativo – Corte cost. n. 87 del 2016

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Fonte immagine: www.cortecostituzionale.it


La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, co. 2, e 111, co. 2, Cost., dal Tribunale ordinario di Grosseto, nella parte in cui – alla luce dell’orientamento espresso da due pronunce della Corte di cassazione, assunto quale “diritto vivente” – tale disposizione consente al pubblico ministero di presentare a fondamento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli utilizzabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in corso di svolgimento, e comunque nella parte in cui consente al giudice dibattimentale di utilizzare in funzione decisoria sulla richiesta cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento.


La Consulta ha rilevato come il giudizio incidentale di legittimità costituzionale sia stato, nella specie, utilizzato all’improprio scopo di ottenere, dalla stessa Corte delle leggi, un avallo dell’interpretazione ritenuta dal rimettente corretta e costituzionalmente adeguata, nella prospettiva di preservare l’emanando provvedimento da censure in sede di impugnazione. Ma, per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, un simile uso improprio dell’incidente di costituzionalità rende la questione manifestamente inammissibile (ord. n. 161 del 2015, n. 205 del 2014 e n. 363 del 2010). E ciò – osserva la Corte – anche a prescindere dal rilievo che la soluzione prospettata dal giudice a quo conduca a risultati palesemente disfunzionali, rendendo, di fatto, quasi sempre impossibile, o fortemente problematica, non solo l’applicazione delle misure cautelari, ma anche, di riflesso, la loro revoca o sostituzione a vantaggio dell’imputato, nella fase che precede l’inizio dell’istruzione dibattimentale (o, amplius, la compiuta acquisizione della prova).


                                                                                              A.C.