Misure di prevenzione - Trib. Parma, Sez. pen., 28 aprile 2017, X.

Il Tribunale di Parma ha stabilito che: la sentenza De Tommaso non sarebbe espressione del "diritto consolidato" nel senso indicato dalla Corte costituzionale, e, pertanto, il giudice nazionale non sarebbe obbligato a tenerne conto nel proprio processo decisionale". Per questa ragione il Tribunale ha ritenuto di doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Strasburgo, poiché la normativa interessate (Misure di prevenzione) va interpretata in senso costituzionalmente conforme, prima ancora che convenzionalmente conforme.

Trib. Parma