Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Motivazione - Corte cass., Sez. II, 22 giugno 2017 (ud. 16 maggio 2017), Mancuso

La Corte di cassazione ha annullato con rinvio stabilendo che: "il giudice dell'appello non può limitare il contenuto del suo dovere argomentativo secondo valutazioni personali e discrezionali, ma è tenuto a confrontarsi con gli elementi che sono stati prospettati dalle parti processuali procedendo a un compiuto esame di tutte le censure rivolte dall'appellante alla sentenza di primo grado dotate del requisito della decisività, a cui deve poi replicare con una motivazione completa".

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