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Normativa antimafia e diritto europeo dei diritti umani Lo strano caso del dottor Bruno Contrada

Lo strano caso del dottor Bruno Contrada

Vico Valentini

Archivio Penale pp. 491-511
DOI 10.12871/9788674101947 | © Pisa University Press 2017
Ricevuto: 26 June 2017 | Accettato: 29 June 2017 | Pubblicato: 30 June 2017


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Riassunto

Lo scritto, dopo aver ricordato l’ipersensibilità della Corte EDU alle istanze di sicurezza e giustizia sostanziale, e dopo averne descritto il metodo di giudizio, si sofferma sullo scrutinio convenzionale dei regimi detentivi nazionali, sottolineando il diverso trattamento riservato a ristretti “normotipi” (incommensurabilità della dignità umana e piena operatività del divieto ex art. 3 C.E.D.U.) e ristretti “pericolosi” (prevalenza dell’istanza di difesa sociale sul valore ex art. 3 C.E.D.U.); nonché sulla tendenza dei giudici strasburghesi a declinare un diverso giudizio di “prevedibilità della pena” a seconda della presenza/assenza di vittime. In questo scenario doppiopesista e poco coerente col concetto di “diritti umani”, s’inserisce lo strano caso di Bruno Contrada: che, nonostante fosse stato condannato per concorso in mafia, e, perciò, fosse un detenuto “pericoloso” che aveva contribuito a vittimizzazioni massive, ha incassato una doppia vittoria a Strasburgo, beneficiando del pieno riconoscimento dei diritti ex artt. 3, 7 C.E.D.U. Il tutto, a dimostrazione di come la case-law della Corte EDU sia davvero troppo imprevedibile e disuguale per essere presa (sempre) sul serio.  

 

After having recalled the ECtHR’s (over-)sensitivity to security and material justice, and after having described its method of interpretation, the paper focuses on the scrutiny of the ECtHR over the national rules regulating the detention, and emphasizes the Court’s different approach to ordinary detainees (predominance of the human dignity and full enforcement of the prohibition ex Art. 3 ECHR) and “dangerous prisoners” (predominance of the social defence policy and fuzzy enforcement of the prohibition ex Art. 3 ECHR); moreover, the text describes the tendency of the European Court to adopt a different concept of “foreseeable conviction” in case of lack/presence of victims. The strange case of B. Contrada is fully inconsistent with this “double-standards” scenario. Indeed, he had been convicted of “mafia”, and therefore, he was a “dangerous prisoner” who contributed to a massive victimization; however, he has won at Strasbourg twice, because its rights ex artt. 3, 7 ECHR have been fully recognized and protected by the ECtHR. All of this demonstrates that the European Court of Human Rights case-law is too unpredictable and unequal to be (always) taken seriously. 


Sommario

1. Un Nazgûl alle porte di Minas Tirith. - 2. Carcere e carcere duro nello specchio dell’ermeneutica convenzionale. - 3. Non solo sicurezza. - 4. Dal doppiopesismo al banderuolismo. - 5. In postilla: il senso di umanità della Cassazione e l’uso finalizzato del diritto europeo.

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