Patteggiamento e diritti della persona offesa - Ordinanza G.I.P. Torino 28 gennaio 2014, J.L.

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Fonte immagine: www.tribunale.torino.giustizia.it

Nell'ordinanza segnalata il G.I.P. di Torino analizza ed applica la normativa interna in materia di partecipazione della “vittima” al processo penale nei termini di una doverosa “interpretazione conforme” alla Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (atto ancora incapace di generare “effetti diretti”, posta la pendenza del relativo termine di recepimento). Gli esiti del percorso ermeneutico intrapreso dal giudice torinese nel caso concreto sono relativamente modesti: all'offeso deve essere riconosciuto il diritto di partecipare (oltre che di essere ascoltato – eventualmente attraverso il difensore – e di fornire elementi utili) anche alle udienze camerali in cui si discuta di una richiesta di patteggiamento (un diritto, però, che in pratica rischia di rimanere “sulla carta” a causa della mancata previsione dell'obbligo di avviso all'offeso della fissazione dell'udienza stessa; una lacuna di cui comunque il G.I.P. non si preoccupa o che non ritiene di poter colmare in via interpretativa); viene invece decisamente negato il diritto della persona offesa che sia anche danneggiata a costituirsi parte civile nel rito patteggiato (giacchè la citata Direttiva non esige che la pretesa risarcitoria debba trovare soddisfazione necessariamente in sede penale), come anche il diritto al rimborso delle spese relative alla partecipazione all'udienza e all'assistenza legale (questione risolta in tal senso essenzialmente in ragione dell'attuale mancanza di effetti diretti della disciplina europea).