Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Prescrizione del reato/confisca urbanistica/Proporzionalità – Cass., Sez. III, 2 ottobre 2019 (ud. 15 maggio 2019), Perroni.

E. Addante

Corte di cassazione

L’ennesimo tassello è pronto ad essere inserito nel mosaico sempre più variopinto della confisca urbanistica. La tematica è nota, la soluzione controversa.
Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità di confermare la confisca urbanistica, disposta a seguito di sentenza di condanna dell’imputato per il reato di lottizzazione, nonostante la declaratoria di prescrizione, potendo il ricorrente dolersi della entità del provvedimento ablatorio conseguente all’accertamento dell’illecito di cui all’art. 44 del d.p.r. n. 380 del 2001.
Nella sentenza qui riportata, la Corte di cassazione ha ritenuto utile, in primo luogo, ripercorrere le principali tappe giurisprudenziali che hanno attraversato la materia de qua, ribadendo, nel dettaglio, la necessità di una valutazione di merito che abbia ad oggetto il requisito della proporzionalità della confisca rispetto al reato commesso, così come statuito nella pronuncia della Grande Camera G.I.E.M c. Italia. Non potendo tale giudizio essere espletato dalla Suprema Corte, essendo una verifica prettamente di merito, è sorto il quesito sull’an ed eventualmente sul quomodo sia consentito un giudizio di rinvio limitato ad una valutazione sulla confisca, a seguito di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna ex art. 620, co. 1, lett a) c.p.p.
Constatata, sul punto, l’esistenza di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, di cui il primo teso ad escludere tout court la possibilità di effettuare un giudizio di rinvio, mentre il secondo propenso a riconoscere la legittimità dell’annullamento con rinvio in ordine alla valutazione di proporzionalità della confisca urbanistica sulla base dell’art. 578-bis c.p.p., il Collegio giudicante non ha perso occasione nel sottolineare – a più riprese nel corso della motivazione – come la sentenza della Grande Camera G.I.E.M. c. Italia non abbia stabilito un obbligo per il giudice di primo grado di svolgere un processo penale nel caso in cui il reato si sia già estinto per prescrizione (par. 22). Detto diversamente: qualora il decorso della prescrizione del reato intervenga nel giudizio di primo grado, il giudice deve limitarsi a pronunciare la declaratoria di prescrizione, senza effettuare l’accertamento della responsabilità dell’imputato ai fini della confisca, sulla base del principio per cui è indispensabile quanto meno la presenza di una sentenza di condanna, seppur non definitiva.
Ciò posto, conformemente sia ai principi europei che alla littera legis dell’art. 578-bis c.p.p., la Corte di cassazione ha acclarato, una volta per tutte, la necessità che venga emessa, prima del decorso dei termini prescrizionali del reato, una sentenza di condanna dell’imputato ad una sanzione penale, oltre che alla confisca, all’esito di un giudizio di primo grado o secondo grado, che abbia accertato gli elementi costitutivi dell’illecito di lottizzazione abusiva sulla base di una istruzione probatoria rispettosa dei principi del giusto processo e della presunzione di non colpevolezza (par. 21 e 22).
In definitiva, il Collegio ha ritenuto che una volta disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di lottizzazione estinto per prescrizione ed in mancanza sia di una espressa valutazione sulla proporzionalità dei beni confiscati rispetto alla abusiva lottizzazione realizzata, sia di una motivazione delle sentenze di merito che rende evidente e chiara tale proporzionalità, sarebbe viziata da eccesso di giurisdizione la statuizione di annullamento con rinvio limitato alla confisca, non risultando applicabile al caso nessuna norma del codice di procedura penale o di leggi speciali.
Secondo la Suprema Corte, infatti, non solo la confisca urbanistica non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 578-bis c.p.p., riservato alle sole ipotesi di confisca allargata, ma la medesima disposizione processuale, pur ritenendola conforme al caso di specie, dovrebbe essere sottoposta ad un controllo di legittimità costituzionale, risultando evidente – secondo i giudici di legittimità – un vizio di eccesso di delega per contrasto con l’art. 76 Cost.
Orbene, tenendo ben saldo il principio per cui dalla sentenza della Grande Camera Giem c. Italia non possa discendere alcun obbligo di esercizio della giurisdizione penale anche successivamente alla declaratoria di prescrizione del reato, ai soli fini di disporre la confisca o, comunque, di rendere la confisca già disposta dai giudici di merito in linea con la giurisprudenza della Corte Edu. (par 32), la Suprema Corte, considerando che la questione giuridica possa dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale, ha rivolto alle Sezioni Unite il seguente quesito:

"Se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 28 giugno 2018, G.I.E.M srl. e altri c. Italia".