Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Procedimento per decreto – Corte cost., n. 155 del 2019

A. M. Capitta

Corte cost


Con la sentenza n. 155 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 459, co. 1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 1, co. 53, L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., dal G.i.p. del Tribunale ordinario di Termini Imerese e dal G.i.p. del Tribunale ordinario di Macerata, nella parte in cui tale disposizione prevede che il giudice, nel determinare l’ammontare della pena pecuniaria da irrogare in sostituzione di una pena detentiva, debba tener conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare, e che il valore giornaliero di ragguaglio sia non inferiore ad euro 75 e non superiore a tre volte detto ammontare per ogni giorno di pena detentiva.
La Consulta, anzitutto, non ha ravvisato nella disposizione censurata alcuna manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle opzioni prescelte dal legislatore. La riduzione – per effetto della introduzione di un criterio di ragguaglio più favorevole tra pena detentiva e pena pecuniaria – dell’importo delle sanzioni irrogabili nel procedimento per decreto penale è stata concepita dal legislatore nell’ottica di incentivare il ricorso al rito speciale. La Corte ha altresì ritenuto privo di fondamento l’ulteriore dubbio di conformità della disciplina censurata all’art. 3 Cost.: la graduazione della sanzione pecuniaria a seconda delle condizioni economiche dell’imputato e del suo nucleo familiare, infatti, lungi dal risultare lesiva dell’art. 3 Cost., realizza precipuamente il fine di evitare una impropria parificazione di situazioni e condizioni tra loro diverse.
Inoltre, secondo il Giudice delle leggi, non risultano fondate le questioni sollevate in relazione all’art. 27 Cost. Non coglie nel segno la censura secondo cui contrasterebbe con il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, co. 1, Cost.) la necessità di considerare le condizioni economiche non solo dell’imputato, ma anche del suo nucleo familiare nella determinazione del tasso di conversione tra pene all’interno della forbice tra 75 e 225 euro. La Corte ha rilevato, in proposito, come questa prescrizione risulti funzionale a garantire proprio un maggior grado di individualizzazione della pena. Neppure è stata accolta la censura secondo la quale l’eccessiva tenuità del trattamento sanzionatorio risultante dall’applicazione del criterio di ragguaglio di cui all’art. 459, co. 1-bis, c.p.p. pregiudicherebbe la finalità rieducativa della pena (art. 27, co. 3, Cost.): tale finalità risulta infatti costantemente evocata, nella giurisprudenza costituzionale, in relazione alla necessità che la pena non sia sproporzionata per eccesso – e non per difetto – rispetto alla gravità del fatto di reato (ex multis, sent. n. 40 del 2019 e n. 222 del 2018).
Infine, la Consulta ha ritenuto non fondato il dubbio di costituzionalità sollevato con riferimento all’art. 111 Cost. A parere del rimettente, l’obbligo di considerare le condizioni economiche dell’imputato e del suo nucleo familiare comporterebbe per il giudice la necessità di compiere accertamenti incompatibili con la speditezza del procedimento per decreto penale, con conseguente lesione del canone della ragionevole durata del processo (art. 111, co. 2, Cost.). Al riguardo, il Giudice delle leggi ha richiamato la propria giurisprudenza costituzionale, ribadendo che possono arrecare un vulnus a quel principio solamente le norme che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza (ex plurimis, sent. n. 91 del 2018, n. 12 del 2016, n. 23 del 2015, n. 63 e n. 56 del 2009). Ma in questo caso – ha concluso la Corte costituzionale – il contenuto dispendio di attività istruttorie supplementari risulta congruamente giustificato dall’evidente beneficio in termini di “personalizzazione” della risposta sanzionatoria assicurato dalla disposizione in esame.