Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Procedimento per decreto – Corte cost. n. 8 del 2018

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 464 c.p.p., sollevata, in riferimento all’art. 25, co. 1, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Venezia, nella parte in cui tale disposizione, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, attribuisce al giudice per le indagini preliminari, anziché al tribunale in composizione monocratica, la competenza «alla celebrazione dei riti alternativi e alla emissione del decreto di [giudizio immediato]», per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. La Consulta ha rilevato che, in relazione ai reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.), l’art. 557 c.p.p. attribuisce la competenza a provvedere al giudice per le indagini preliminari al quale è rivolta l’opposizione. Questa disposizione, che – come ha osservato la Corte – costituisce norma speciale, va applicata in luogo della normativa contenuta nei libri del codice che precedono l’ottavo. Pertanto, l’art. 464 c.p.p. non trova applicazione nel giudizio con citazione diretta, per quanto concerne la competenza a definire il rito alternativo: tale competenza è attribuita al giudice per le indagini preliminari direttamente dall’art. 557 c.p.p., che non ha formato oggetto di censura da parte del rimettente. Dunque, a causa della aberratio ictus in cui è incorso il rimettente (ex plurimis, ord. cost. n. 182 del 2016), la questione è stata ritenuta dal Giudice delle leggi manifestamente inammissibile. A.C.

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