Reati minori - Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 10 luglio 2014, Marcan c. Croazia

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La Corte affronta il tema della estensione delle garanzie convenzionale ai reati minori. La pronuncia rileva in quanto consente di tracciare seppur in modo non del tutto nitido una distinzione tra serious crimes e minor offences che involge l'intensità del diritto al processo equo.


La Corte cautamente esordisce affermando che anche i crimini minori cadono entro l'area di tutela convenzionale prevista dall'art. 6. Tra le righe si comprende che il discrimine che rileva nella valutazione della gravità  del crimine è quello della possibilità  di inflizione della pena detentiva, anche laddove questa sia prevista solo in via residuale, ovvero nel caso di mancato pagamento della pena pecuniaria. Se queste sono le premesse, nell'incedere del ragionamento la Corte ritiene compatibile con le garanzie convenzionali anche procedure che non si sviluppino attraverso la pubblica udienza, ogni volta che l'accusato abbia avuto la possibilità di attivare un contraddittorio cartolare o, nei casi in cui le questioni dibattute siano prevalentemente di natura tecnica (the Court has, however, accepted that there could be exceptional circumstances dispensing the obligation to hold an oral hearing in cases not belonging to the traditional categories of criminal law (see Jussila, cited above, § 43) such as proceedings concerning traffic offences (see, for example, Suhadolc v. Slovenia (dec.), no. 57655/08, 17 May 2011) where the issues at stake were of a rather technical nature (see Marguč v. Slovenia (dec.), no. 14889/08, 15 January 2013), or even relating to a factual matter (see Berdajs, cited above), and where the accused had been given an adequate opportunity to put forward his case in writing and to challenge the evidence against him (see Jussila, cited above, §§ 41-42 and 47-48, Andria Oy and Kari Karanko v. Finland (dec.), no. 61557/00, 13 March 2007; Suhadolc, cited above; and Berdajs, cited aboveâ).


Nel caso di specie la Corte rigetta il ricorso ed evidenzia come al ricorrente sia stato concesso di essere sentito in pubblica udienza; I giudici rimarcano come l'istante non abbia fatto uso di tutte le prerogative concessegli dalla legislazione nazionale e come, in particolare, egli non abbia chiesto l'escussione di testimoni nè prodotto documenti. Emerge, anche nella giurisprudenza di Strasburgo, la legittimazione di una sorta di doppio BINARIO tra crimini gravi e reati minori. Sembrerebbe che mentre nella gestione dei primi le garanzie convenzionali debbano essere rispettate nella massima estensione, anche d'ufficio, nella amministrazione dei secondi i diritti disponibili, pur coerenti con le garanzie convenzionali devono essere esercitati (o almeno è richiesta) dai titolari. L'inerzia dell'avente diritto non sembra trovare sponda, in questi casi è minore, nella giurisprudenza della Corte dei diritti.


S.R.