Reformatio in peius/Rinnovazione istruttoria - Corte d'Appello di Roma, 8 marzo 2018, (Mafia Capitale)

Tribunale


La riqualificazione giuridica in peius in grado d'appello, se la condotta contestata "in fatto" rimane invariata, non rappresenta un'ipotesi di ribaltamento della sentenza di primo grado. Pertanto, la rinnovazione del dibattimento non è assolutamente necessaria neanche secondo una lettura convenzionalmente orientata dell'art. 603, commi 1 e 3, c.p.p.
Se poi la qualifica giuridica più grave corrisponde a quella originariamente contenuta nell'atto d'imputazione di primo grado - seppure successivamente derubricata in sede decisoria - la ridefinizione giuridica non deve essere anticipata dalla instaurazione del contraddittorio, che è stato già esercitato in prime cure (v. Corte Edu, Drassich. c. Italia, 8 gennaio 2017).
Più in generale, poi, dall'assetto risultante dalla riforma dell'art. 603 c.p.p. in materia di accesso alla rinnovazione e dalle recenti Sez. Un. "Troise", non emerge alcuna disparità tra pubblico ministero e imputato: se viene impugnata una sentenza di proscioglimento da parte del pubblico ministero, la rinnovazione è obbligatoria per ripristinare oralità e immediatezza nella formazione della prova, e superare "una presunzione d'innocenza chiaramente "rafforzata" dal pronunciamento del Giudice di primo grado"; se viene impugnata una sentenza di condanna da parte dell'imputato, invece, la rinnovazione non è obbligatoria (ma solo facoltativa, nel caso in cui il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti) perché "non viene in questione il principio del ragionevole dubbio previsto dall'art. 533.1 del c.p.p." e la presunzione d'innocenza "si è, per così dire, indebolita a seguito della sentenza di condanna oggetto dell'impugnazione".