Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Revoca della patente per omicidio stradale e lesioni colpose gravi o gravissime stradali – Corte cost., n. 88 del 2019

Daniele Piva

Corte cost

Con sentenza n. 88 del 17 febbraio 2019, in accoglimento delle questioni sollevate dal GIP di Roma e dal Tribunale di Torino, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 222, commi 2 d.lgs. 385/1992 (quarto periodo) nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 della medesima disposizione allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.; affermando viceversa l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione sollevata con riguardo al comma 3-ter dell’art. 222 (come sollevate dal solo Tribunale di Torino in relazione all’art. 3 Cost) e non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale degli artt. 589-bis, 590-bis e 590-quater cod. pen. (come pure sollevate, ai sensi degli artt. 3 e 25 cpv. Cost., dal GUP di Roma e dal Tribunale di Torino).
In merito alla questione sollevata per contrasto con gli artt. 3, 25 cpv. e 27 comma 3 Cost., sull’art. 590-quater c.p., come introdotto dall’art. 1 cpv. L. 41/2016 (nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e di equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’articolo 589-bis, comma 7, c.p.) - ricostruita preliminarmente la storica evoluzione dell’art. 69 c.p., con particolare riguardo alle deroghe nel tempo introdotte giudizio di bilanciamento di cui al comma 4 (dalla L. 629/1975, al DL 152/1991, alla L. 251/20015 sino all’introduzione dell’art. 69-bis ad opera del d.lgs. 21/2018) nonché della disciplina in tema di omicidio o lesioni stradali (dalla L. 296/1996, al DL 92/2008 sino alla L. 41/2016 che, sulla scia dell’allarme sociale suscitato dal fenomeno delle “vittime della strada” ha introdotto due nuove fattispecie autonome di reato accompagnate da aggravanti privilegiate nonché da un’attenuante a effetto connessa al carattere non esclusivo dell’efficienza causale della condotta dell’imputato in deroga al principio di equivalenza di cui all’art. 41 c.p. anch’essa, tuttavia, sottratta al giudizio di bilanciamento) - la Corte rileva che, la gradazione del nuovo trattamento sanzionatorio degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., per quanto complessivamente inasprita, rientra nella “discrezionalità politica” del legislatore potendo essere sindacato solo a fronte di scelte palesemente arbitrarie (sent. 42 e 179 del 2017, 23 e 148 del 2016, 81 del 2014, 394 del 2006; ordinanze 71 e 249 del 2007, 45 e 169 del 2006) incluse potenziali anomalie sanzionatorie in tema di giudizio di bilanciamento (come, ad esempio, quelle nel tempo rilevate in tema di recidiva con le sent. n. 251 del 2012, 105 e 106 del 2014 e 205 del 2017), tra le quali, tuttavia, non rientra quella oggetto d’impugnazione giustificata dalla obiettiva diversità delle fattispecie stradali rispetto a quelle comuni e, pertanto, frutto di una scelta non irragionevole.
Quanto, invece, all’art. 222 cpv. cod. str., in linea con l’orientamento da ultimo assunto in tema di pene accessorie (sent. 222/2018) la Corte, oltre a una poco coerente sovrapposizione delle fattispecie sanzionate attraverso tale disposizione, ravvisa disparità di trattamento e intrinseca ragionevolezza nell’estensione automatica e indiscriminata della sanzione amministrativa della revoca della patente a tutte le ipotesi – sia aggravate dalle circostanze “privilegiate”, sia non aggravate – di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime che pure costituiscono ipotesi di diverso disvalore cui corrisponde, infatti, un trattamento sanzionatorio differenziato dal legislatore su più livelli. Ad avviso della Consulta, infatti, tale automatismo trova giustificazione solo nelle ben circoscritte ipotesi aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti), dovendosi altrimenti rimettere al giudice la valutazione delle circostanze del caso ed eventualmente il potere di applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sua sospensione.