Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. II, 23 luglio 2014 (ud. 24 aprile 2014), A.

Cassazione.jpg

Fonte immagine: www.panoramio.com


In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, la Seconda sezione della Corte di cassazione ha affermato che l'obbligo di rinnovare l'istruzione ed escutere nuovamente i dichiaranti, qualora detto giudice valuti diversamente la loro attendibilità, rispetto a quanto ritenuto nel giudizio di primo grado (obbligo sancito da ll'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia). Nella citata pronuncia della Corte EDU, infatti, i giudici di Strasburgo hanno imposto al giudice di appello, che riesamini un'assoluzione impugnata dal p.m., di assumere nuovamente le prove dichiarative necessarie (5 luglio 2011, Dan c. Moldavia).