Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Sospensione della prescrizione – Corte cost., n. 278 del 2020

Anna Maria Capitta

Corte cost.


Con la sentenza n. 278 del 2020, depositata il 23 dicembre 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dai Tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma sull’applicabilità della sospensione del termine di prescrizione anche ai processi per reati commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per il periodo 9 marzo-11 maggio 2020. In particolare, la Consulta ha dichiarato la non fondatezza delle questioni poste in riferimento al principio di legalità di cui all’articolo 25, co. 2, Cost., mentre è stata dichiarata l’inammissibilità con riferimento ai parametri europei richiamati dall’articolo 117, co. 1, Cost.
Riportiamo il dispositivo della sentenza, con il quale la Corte ha dichiarato:
1) inammissibili gli interventi di N. S., G. T., C. S. ed E. S., nei giudizi aventi ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Siena;
2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, co. 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27, sollevate, in riferimento all’art. 25, co. 2, Cost., dal Tribunale ordinario di Siena;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge, e dell’art. 36, co. 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2020, n. 40, sollevate, in riferimento all’art. 25, co. 2, Cost., dai Tribunali ordinari di Roma e di Spoleto;
4) inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e dell’art. 36, co. 1, d.l. n. 23 del 2020, come convertito, sollevata – in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU – dal Tribunale ordinario di Spoleto;
5) inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e dell’art. 36, co. 1, d.l. n. 23 del 2020, come convertito, sollevata – in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) – dal Tribunale ordinario di Roma.