Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Sostituto del difensore – Corte cost. n. 266 del 2017

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 102, co. 2, c.p.p., sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, nella parte in cui tale disposizione, nel riconoscere al difensore sostituto i diritti e i doveri del difensore sostituito, determinerebbe, «nella sua comune e dominante interpretazione giurisprudenziale», un irragionevole trattamento differenziato tra difensori sostituti. Il giudice rimettente ha ritenuto che la norma censurata si applichi a due categorie di difensori sostituti, sia quello nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 97, co. 4, c.p.p., sia quello delegato dal difensore ai sensi dell’art. 102, co. 1, c.p.p., con specifico riferimento «a diritti e doveri di natura esclusivamente processuale e deontologica (e non patrimoniale o economica)», mentre, secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, la stessa previsione riconoscerebbe il diritto alla liquidazione erariale del proprio compenso solo al primo e non anche al secondo. Da qui, la manifesta irragionevolezza dell’interpretazione del diritto vivente. La Consulta ha rilevato che, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma non condiviso dal giudice rimettente perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, questi ha facoltà di scegliere tra l’adozione di una diversa interpretazione e la proposizione della questione di legittimità costituzionale sulla disposizione, interpretandola alla luce di quel medesimo orientamento, assunto in termini di diritto vivente. Invece, nel caso in esame – osserva la Corte – il rimettente, da un lato, ha censurato l’art. 102, co. 2, cod. proc. pen. e ha sottoposto a critica la dominante interpretazione di quest’ultimo, ma, dall’altro, ha individuato contestualmente l’«unica possibile interpretazione […] conforme a Costituzione» del medesimo articolo, chiedendo alla Corte costituzionale di prenderne atto. In tal modo, il rimettente ha utilizzato il giudizio incidentale di legittimità costituzionale all’improprio scopo di ottenere un avallo dell’interpretazione della disposizione censurata, che egli ha prospettato come conforme a Costituzione (e che, peraltro, contrasta con quella indicata dal Giudice delle leggi, secondo cui al difensore sostituto d’ufficio spetta la liquidazione erariale per l’attività svolta in udienza, in conseguenza della sua equiparazione al difensore d’ufficio: ord. cost. n. 201 del 2015, n. 191 del 2013, n. 176 del 2006 e n. 8 del 2005). Da tale impropria richiesta è derivata la manifesta inammissibilità della questione sollevata (v., da ultimo, ord. cost. n. 87 del 2016). A.C.

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