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Tra semplificazione e ibridismo: insidie e aporie dell’Ordine europeo di indagine penale

Fabrizio Siracusano

Archivio Penale pp. 675-691
DOI 10.12871/97886741019416 | © Pisa University Press 2017
Ricevuto: 16 June 2017 | Accettato: 20 June 2017 | Pubblicato: 21 June 2017


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Riassunto

Le differenze strutturali esistenti tra i vari modelli di approvvigionamento probatorio nell’ambito dell’Unione europea ha spesso frapposto un freno alla circolazione transnazionale della prova. Da questo punto di vista l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha creato i presupposti per un salto di qualità nell’integrazione giuridica europea sul solco della creazione di “regole minime” in tema di ammissibilità reciproca della prove fra gli Stati membri. La Direttiva 2014/41/UE sull’O.E.I., pur costituendo la più avanzata disciplina sulla raccolta ultra fines della prova nel circuito “regionale” europeo, non ha sortito, però, alcun effetto armonizzante delle procedure volte a rendere reciprocamente ammissibile e utilizzabile il prodotto probatorio ovunque raccolto. Essa, lungo un percorso caratterizzato da un’istanza di semplificazione dei modelli e “ibridismo” delle soluzioni adottate, ha creato un coagulo di “norme processuali in bianco” da applicare nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone e dei principi fondamentali degli ordinamenti nazionali, nella costante osservanza del principio di proporzionalità. La Direttiva 2014/41/UE rassegna, così, una disciplina ad alto tasso di complessità e assai insidiosa: affidata alla sapiente gestione del giudice del caso concreto; idonea, fra l’altro, ad affievolire il livello delle garanzie e capace di sterilizzare ogni futuro proposito armonizzatore delle discipline nazionali.

 

In the context of the European Union the structural differences between the various models of evidence-gathering has often  been hindering the transnational circulation of evidence. From this point of view the coming into force  of the Lisbon Treaty has created the preconditions for a qualitative leap in European legal integration on the basis of the establishment of "minimum rules" on the mutual admissibility of evidence between Member States. Even though the 2014/41/EU Directive on the E.I.O. is the most advanced legislative act with reference to the ultra fines evidence-gathering in the European "regional" context, there has been no harmonizing effect of the procedures aimed at making mutually admissible and of evidential value the evidentiary outcome wherever it is collected. Following a process characterized by an instance of models' simplification and "hybridism" of the adopted solutions, the abovementioned legislative text has created a clog of "blank procedural rules" to be applied in compliance with fundamental human rights and fundamental principles of national systems, fully consistent with the principle of proportionality. The 2014/41/EU Directive, therefore, provides for really complex and very insidious provisions: entrusted to the wise evaluation of the judge in the specific case; inter alia, the abovementioned rules may create the danger to reduce the level of guarantees and to stop any future harmonization of national systems.


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