Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Estinzione delle misure cautelari per effetto della pronuncia di determinate sentenze – Corte cost., n. 69 del 2021

Anna Maria Capitta

Corte cost.

Con la ordinanza n. 69 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tre distinte questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal G.u.p. del Tribunale di Cosenza, in tema di estinzione della custodia cautelare per effetto della pronuncia di una sentenza di proscioglimento dell’imputato.
Con la prima questione è stato censurato dal rimettente l’art. 299, co. 3-bis, c.p.p., nella parte in cui, per come interpretato dal diritto vivente, imporrebbe al giudice di sentire il pubblico ministero anche in caso di perdita di efficacia della misura cautelare personale per intervenuto proscioglimento dell’imputato, ai sensi dell’art. 300, co. 1, c.p.p. La censura è stata prospettata in riferimento agli artt. 13 e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5, § 1, CEDU, nonché al «principio di ragionevolezza»: l’eventuale ultrattività del titolo cautelare non poggerebbe, infatti, su gravi indizi di colpevolezza, radicalmente esclusi dall’accertato proscioglimento dell’imputato e, del resto, in caso di posticipazione della declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare per consentire l’acquisizione del parere del pubblico ministero, l’imputato rimarrebbe sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale priva di giustificazione.
La Consulta ha evidenziato che nel procedimento a quo non si poneva un problema di applicazione dell’art. 299, co. 3-bis, c.p.p., poiché la declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare per intervenuto proscioglimento è vicenda del tutto distinta rispetto all’applicazione provvisoria della misura di sicurezza (oggetto del giudizio a quo): ciò premesso, ha ritenuto la questione ictu oculi irrilevante e per questa ragione manifestamente inammissibile.
La seconda questione ha per oggetto l’art. 300, co. 2, c.p.p., censurato in riferimento all’art. 32, co. 1, Cost., nella parte in cui, in caso di proscioglimento dell’imputato in stato di custodia cautelare, subordina – in forza del rinvio all’art. 312 c.p.p. – l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza alla previa richiesta del pubblico ministero.
La Corte ha ritenuto inconferente il parametro costituzionale invocato a supporto della questione e perciò ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità.
Infine, con la terza questione, il rimettente ha censurato, ancora in riferimento all’art. 32 Cost., l’art. 222, co. 1, c.p., nella parte in cui dispone che, in caso di proscioglimento per infermità psichica, la misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) sia ordinata per un tempo non inferiore a due anni.
Il Giudice delle leggi ha rilevato il difetto di rilevanza di tale censura, tenuto conto che nel procedimento a quo si discuteva dell’applicazione provvisoria della misura di sicurezza, regolata dagli artt. 206 c.p., 312 e 313 c.p.p., e non dell’applicazione in via definitiva della misura, disciplinata dal censurato art. 222, co. 1, c.p. Pertanto, anche la terza questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile.