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Atto Camera 3200- Modifica all’articolo 18-bis del TU immigrazione in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio

Il disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, approvato dalla Camera dei deputati il 5 aprile 2022 include il reato di matrimonio forzato (di cui all'art. 558-bis del codice penale) nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio allo straniero del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998). E' opportuno ricordare che l'articolo 558-bis c.p. (introdotto dall'art. 7 della L. 69/2019, c.d. Codice Rosso) punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque: con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile; approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
Secondo l'ultimo rapporto sul fenomeno dei matrimoni forzati in Italia, curato dal Ministero dell'interno, dal 9 agosto 2019, data dell'entrata in vigore della legge 69/2019 c.d. codice rosso che ha introdotto il nuovo reato, fino al 31 dicembre 2021 si sono registrati 35 casi di reati di costrizione o induzione al matrimonio: 7 casi nel 2019 (a partire dal 9 agosto), 8 nel 2020 e ben 20 nel 2021. La maggior parte delle vittime, pari all'85%, sono di genere femminile (Ministero dell'interno, Servizio analisi criminale, Costrizione o induzione al matrimonio, febbraio 2022).