Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Benefici penitenziari – Corte cost., (ord.) n. 18 del 2016

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Fonte immagine: www.cortecostituzionale.it


La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, co. 1-quater, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Bari,



  1. a) nella parte in cui tale disposizione non equipara al delitto previsto dall’art. 609-bis c.p. (violenza sessuale), attenuato ai sensi del co. 3 del medesimo articolo, quello di cui all’art. 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenne), qualora venga ritenuto, alla luce della pena inflitta dal giudice della cognizione, di minore gravità,

  2. b) nella parte in cui la stessa richiede che, per poter usufruire dei benefici penitenziari, il condannato sia sottoposto ad osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno anche nel caso di condanna per il delitto di cui all’art. 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenne), ritenuto, alla luce della pena inflitta dal giudice della cognizione, di minore gravità.


La Consulta ha rilevato come il giudice rimettente abbia prospettato, con un petitum in forma ancipite, due questioni di legittimità costituzionale alternative, senza porle in un rapporto di subordinazione, sicché, per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale (ord. n. 207 e n. 41 del 2015), ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità.


                                                                                              A.C.