Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Comunicato stampa della Corte Costituzionale del 25 settembre 2019 sul “fine vita”

Corte cost

In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio) sollevata dalla Corte di Assise di Milano nell’ambito del noto procedimento penale a carico di Marco Cappato per il suicidio assistito di Fabiano Antoniani (detto DJ Fabo), a seguito del rinvio disposto lo scorso 23 ottobre 2018 al fine di «consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina, all’esito dell’udienza del 24 settembre u.s. e in attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale, in data 25 settembre 2019 ha diffuso un comunicato dal titolo “In attesa del parlamento la consulta si pronuncia sul fine vita” in cui si afferma che la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 c.p., a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Stando al comunicato, in attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha altresì subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.
La Corte ha comunque precisato che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018.
Infine, rispetto alle condotte già realizzate si è accennato al compito per il giudice di valutare la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate.