La Corte di cassazione, vista la I. 11 marzo 1953 n.87 art. 23 ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117 della Costituzione, dell'art.
47-ter co. 1-ter della legge 26.07.1975 n.354 e succ. mod., nella parte in cui detta previsione di legge non prevede la applicazione della detenzione domiciliare anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena.
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