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D.L. 14 giugno 2019, n. 53 (GU 14.06.2019) - Decreto legge sicurezza bis (ddl di conv. definitivamente approvato il 5.08.2019)

Il decreto-legge in titolo reca una serie disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Più nel dettaglio il decreto prevede, in primo luogo,disposizioni in materia di immigrazione

Fra le altre:

è riconosciuta al Ministro dell’interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – la facoltà di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
ovvero quando si concretizzino le condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

è introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 10 mila a 50 mila euro, in caso di violazione - da parte del comandante di una nave - del divieto di ingresso, transito o sosta di navi nel mare territoriale italiano che venga disposto con provvedimento del Ministro dell’interno.

è modificato l'art. 51 c.p.p, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, per estenderne l’applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell’immigrazione clandestina. Conseguentemente, sarà inoltre possibile svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.


Il decreto prevede poi disposizioni in materia di ordine pubblico:

è prescritto l'obbligo da parte dei gestori di strutture ricettive di comunicare alla questura territorialmente competente le generalità delle persone alloggiate, i soggiorni non superiori alle ventiquattr'ore, con immediatezza anziché entro ventiquattr'ore dal loro arrivo.

è modificata la Legge Reale (legge 152/1975) per inasprire la pena in caso di violazione del divieto di uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il provvedimento, inoltre, prevede la reclusione da uno a quattro anni per chiunque, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, petardi, fumogeni, ovvero oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere.

sono apportate modifiche al codice penale per garantire il regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. In particolare, il decreto-legge:aggrava i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, di interruzione di pubblico servizio e di devastazione e saccheggio, quando le condotte siano poste in essere durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; introduce una nuova ipotesi di danneggiamento a carico di chiunque commetta i fatti in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (reclusione da uno a cinque anni, con conseguente applicabilità dell’arresto facoltativo in flagranza).


Ancora, il decreto reca disposizioni in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive

Sono, poi, introdotte misure straordinarie per l’eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna consentendo al Ministero della giustizia di procedere all’assunzione a tempo determinato, per un anno, di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale.
Infine l'articolo 9:
interviene sulla disciplina della privacy, per ripristinare la vigenza, fino al 31 dicembre 2019, della disposizione relativa al trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 57 del d.lgs. n. 196/2003, abrogato dall’8 giugno scorso);
 interviene sulla disciplina delle intercettazioni, per prorogare al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquisterà efficacia la riforma introdotta dal d.lgs. n. 216/2017 (c.d. Riforma Orlando).