Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Giudicato/Favoreggiamento - Cass., Sez. II, 24 aprile 2013 (21 marzo 2013), P.G. in proc. Cuffaro

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Per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 c.p.p., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonchè alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge (Nella specie il Collegio ha confermato l'apprezzamento della Corte territoriale secondo cui le condotte integranti i delitti di rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento aggravati ascritte all'imputato non costituiscono prove dell'ulteriore delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. ma rappresentano, invece, i medesimi fatti pur se diversamente qualificati). 





Il delitto di favoreggiamento personale è strutturalmente incompatibile con il reato associativo in quanto esso presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, né oggettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto (Nella specie la Corte ha escluso che l'imputato favoreggiatore degli aderenti ad una associazione di tipo mafioso possa, al contempo, essere ritenuto concorrente esterno nel delitto associativo).