Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Giudizio/Istruzione dibattimentale - Cass., Sez. IV, 24 gennaio 2023 (ud. 16 novembre 2022), D.C.E, con nota di M. Pisati

CorteCassazione

L’acquisizione, nel giudizio dibattimentale, della relazione peritale, da effettuar-si mediante lettura ovvero specifica indicazione di utilizzabilità, deve essere pre-ceduta, a mente dell’art. 511, co. 3, c.p.p., dall’esame del perito; l’inosservanza della citata disposizione, incidendo sull’esercizio del diritto di difesa, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 e alla sanatoria di cui all’art. 183, co. 1, lett. a), c.p.p.
La disciplina della lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione di cui all’art. 512 c.p.p. non riguarda il caso della perizia, non potendo operare ai fini dell’acquisizione mediante lettura della relazione per il caso di impossibilità sopravvenuta di escussione del perito.