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I rimedi compensativi al vaglio della Corte costituzionale

Maria Vittoria Valentino

Archivio Penale pp. 1011-1030
DOI 10.12871/978886741611016 | © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 20 December 2015


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Riassunto

Introdotto nel percorso virtuoso di adeguamento dell’esecuzione penale ai dicta dei giudici di Strasburgo, l’art. 35-ter ord. penit., è oggi oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Padova nella parte in cui impedisce l’accesso a determinati rimedi riparatori in presenza di una violazione dell’art. 3 CEDU per i detenuti condannati alla pena dell’ergastolo. La preclusione, che relega il meccanismo riparatore ai soli detenuti temporanei, è violativa dell’art. 3 Cost., mancando una ragionevole giustificazione al differente trattamento dell’art. 24 Cost. e minando l’effettività della tutela giurisdizionale garantita dell’art. 27, co. 3, Cost. In questo modo, secondo l’Autrice, è vanifica la funzione risocializzante della pena di cui all’art. 3 CEDU, auspicando al ripensamento della normativa in senso costituzionalmente e convenzionalmente conforme.


Sommario

1. La vicenda. - 2. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata: uno sguardo ai nuovi rimedi compensativi introdotti dall’art. 35-ter ord. penit. e le (evidenti) criticità della disciplina. - 3. Il profilo costituzionalmente rilevante: la questione degli ergastolani. - 4. Considerazioni conclusive.

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