Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Incidente di esecuzione/Condannato irreperibile – Corte cost. n. 140 del 2016

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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, l. 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dal Tribunale ordinario della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, nella parte in cui tale disposizione non prevede che la disciplina ivi recata si applichi anche alla costituzione delle parti in sede di incidente d’esecuzione ex art. 666 c.p.p.; ciò, quanto meno, laddove nei confronti del soggetto interessato a esercitare i propri diritti di difesa venga sollecitata al giudice una statuizione per lui pregiudizievole.


Secondo la Consulta, il Tribunale della Spezia è incorso in un errore nell’individuazione della norma censurata. Volendo, infatti, rendere applicabili gli artt. 420-bis, 420-quater e 420-quinquies c.p.p. nel procedimento di esecuzione, il giudice rimettente avrebbe dovuto sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 666 c.p.p., nella parte in cui non prevede l’applicazione di quegli articoli, invece di denunciare direttamente la loro illegittimità costituzionale. Peraltro – ha precisato la Corte – anche se il rimettente avesse fatto ciò, difficilmente sarebbe stato possibile estendere al procedimento di esecuzione le norme relative al processo in assenza, specificamente congegnate per il giudizio di cognizione. Inoltre, la soluzione sollecitata dal giudice a quo non sarebbe l’unica possibile e risulterebbe eccedente rispetto all’obiettivo perseguito, che è quello di far sospendere il procedimento di esecuzione nei confronti del condannato irreperibile.


Tutto ciò considerato, il Giudice delle leggi ha concluso per la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione.


                                                                    A.C.